Regolamento Comunale per la valorizzazione delle attività agroalimentari e artigianali locali

Istituzione della DE.CO. Denominazione Comunale di Origine

Approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 05/04/2017

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento ha per oggetto la “tutela e dei valorizzazione delle attività agro- alimentari tradizionali locali” che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell’immagine del Comune di Gioia del Colle. Il Comune individua, ai sensi dell’art. 3 del T. U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed ai sensi dell’art. 7 del proprio Statuto, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l’assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d’intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, essendo tipiche del Comune di Gioia del Colle, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di essere valorizzate;
  2. Con riferimento all’art. 13 del D. Lgs 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune di Gioia del Colle, grazie alle predette iniziative, intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura locale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sulla comunità tutta;
  3. Nel contempo, in attuazione dei principi statutari e nell’ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio di Gioia del Colle;
  4. Per le finalità di cui sopra, il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l’affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione;
  5. Con il presente regolamento sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della DE.CO. (acronimo di “Denominazione Comunale di Origine);
  6. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l’affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.
  7. In particolare l’azione del Comune si manifesta in direzione:
    • dell’indagine conoscitiva diretta ad individuare l’esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l’istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari e di un registro DE.CO.;
    • dell’assunzione,nellafattispeciediprodottiagro-alimentari,cheamotivodelloroconsistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all’art. 4 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
    • d’intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;
    • di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari, diretti nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, singoli e privati a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell’ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro;
    • di rilasciare un marchio DE.CO. al fine di attestare l’origine del prodotto oltre alla sua composizione e/o le modalità di trasformazione.

Art. 2 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

  1. Viene istituito, presso la competente struttura comunale di cui all’art. 5, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell’interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
  2. È previsto che l’iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno 2 anni consecutivi.

Art. 3 - Istituzione del Registro DE.CO.

  1. Viene istituito, presso la competente struttura comunale di cui all’art. 5, un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentari del Comune di Gioia del Colle che ottengono la DE.CO.. L’iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agro-alimentari come da Allegato al presente regolamento;
  2. Possono ottenere l’iscrizione nel pubblico registro DE.CO. le imprese agricole, artigianali, commerciali nonché gli enti e le associazioni che svolgono attività inerente la produzione e/o commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 nell’ambito del Comune di Gioia del Colle, anche se non vi hanno la sede legale;
  3. Una stessa impresa può ottenere una DE.CO. per più prodotti differenti;
  4. L’iscrizione nel registro vale ad attestare l’origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa. Per ogni prodotto DE.CO., infatti, è istituito un fascicolo contenente tutta la documentazione ad esso relativa (disciplinare di produzione o scheda tecnica)

Art. 4 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

  1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro DE.CO. per tutti i prodotti segnalati e denominati possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle.
  2. Le istanze per l’attribuzione della DE.CO. devono essere presentate secondo l’Allegato B al presente Regolamento, e corredato da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo produttivo.
  3. In particolare dovranno essere indicati:
    • il nome del prodotto;
    • l’area geografica di produzione (che dovrà comprendere il territorio del Comune di Gioia del Colle);
    • le caratteristiche del prodotto e le metodologie di lavorazione, conservazione consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
    • i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, la descrizione dei locali di lavorazione e conservazione;
    • eventuali processi di produzione innovativi;
  4. Sull’ammissibilità della iscrizione nel registro della DE.CO. si pronuncia, di norma entro 60 (sessanta giorni) dalla data di ricevimento della richiesta, corredata da tutti gli allegati, la Commissione comunale di cui all’art. 5;
  5. Ai fini delle valutazioni di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi alle aree o locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo;
  6. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l’iscrizione al registro DE.CO. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione;
  7. Completata l’istruttoria, la Commissione presenterà le proprie proposte alla Giunta Comunale che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro DE.CO., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti che saranno vincolanti per la concessione della DE.CO.;
  8. Qualora la segnalazione di cui al comma 1 provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all’iscrizione del registro DE.CO., con l’iscrizione del prodotto è disposta anche quella dell’impresa, previa presentazione della relativa domanda di richiesta DE.CO.;
  9. L’iscrizione delle imprese nel registro DE.CO., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell’iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto dirigenziale;
  10. L’accoglimento della richiesta è comunicato all’impresa, unitamente agli estremi dell’iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo; nel disciplinare di produzione del prodotto potrà essere disposta la facoltà di indicare in etichetta anche il nome della frazione o un toponimo;
  11. L’iscrizione nel registro DE.CO. non comporta oneri per l’impresa.
  12. Per le segnalazioni e domande previste dal presente articolo possono essere utilizzati i modelli allegati al presente regolamento;
  13. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell’albo possono fregiarsi, per tutti i prodotti segnalati e denominati, della scritta DE.CO., completata dal numero di iscrizione;

Art. 5 - La struttura amministrativa e la commissione

  1. La struttura amministrativa, a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento, è definita nell’ambito dell’organizzazione dei Servizi vigenti.

  2. Il dipendente responsabile della Struttura (o un suo delegato), di cui al comma precedente, è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

  3. La Commissione, di norma, è rappresentata da esponenti del settore agro-alimentare, gli operatori in forma singola o associata nonché associazioni di consumatori, ed è composta da massimo 9 membri e precisamente: 1. PRESIDENTE: Sindaco o suo delegato (membro di diritto); 2. MEMBRI: 8 esperti che siano espressione dei comparti produttivi interessati dal percorso DE.CO e che abbiano manifestato la loro candidatura pubblica a seguito di formale adesione, di cui:

    • n.1 rappresentante di ImpreseRicettive
    • n.1 rappresentante di ImpreseAgri-turistiche;
    • n.1 rappresentante della categoria degli Artigiani
    • n.1 rappresentante di Associazioni culturali;
    • n.1 rappresentante di Aziendeagricole
    • n.1 rappresentante Aziende di trasformazione;
    • n.1 rappresentante di Associazioni di categoria;
    • n.1 Cittadino esperto di tradizioni e storia locale;
  4. A supporto del lavoro della Commissione, in considerazione della vastità delle tipologie di prodotti agro-alimentari da valutare, di volta in volta potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali, in relazione allo specifico settore produttivo, e/o dirigenti (o delegati) dell’Azienda Sanitaria Locale;

  5. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e viene dichiarata indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali ai sensi dell’art. 96 del D. Lgs. 267/2000;

  6. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti. Il voto del Presidente ha valenza doppia;

  7. Per quanto non disciplinato diversamente dal presente regolamento, si applicano alla Commissione le norme di cui all’art.16 del vigente Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio comunale;

  8. Non è previsto alcun compenso per i componenti della Commissione, neppure a titolo di rimborso spese;

  9. La Giunta Comunale ratifica la nomina della Commissione e in caso di mancata nomina di uno dei rappresentanti designa il componente.

Art. 6 - Short-List Tecnici e Organizzazioni di Controllo

  1. La Commissione deve avere una short-list di Tecnici e Organizzazioni di Controllo (O.d.C.), nominati dall’Ufficio Tecnico preposto a seguito di un avviso pubblico.
  2. La short-list di tecnici deve contenere membri esperti del settore agricolo, artigiano e marketing e comunicazione, o di altro settore legato alle caratteristiche produttive del territorio.
  3. Per garantire la qualità dei prodotti agroalimentari tipici sarà necessario avere anche una short-list di O.d.C.
  4. Le short-list deve essere pubblica, ed accessibile anche online.
  5. Ogni categoria deve avere almeno 3 membri, che possono essere chiamati dalla Commissione, a seconda delle fasi, a prestare il servizio dietro compenso, previa costituzione di specifico capitolo di spesa.

Art. 7 - Laboratorio di partecipazione dal basso

  1. La partecipazione è aperta a tutti i cittadini, dai 16 anni d’età, formalizzando la propria adesione durante le Assemblee o comunicando all’Ufficio Segreteria del Comune di Gioia del Colle, o tramite procedure online di registrazione.
  2. Il Laboratorio collabora con la Commissione e partecipa alle riunioni pubbliche, avendo diritto di proposta.

Art. 8 - Funzionamento

  1. La Commissione deve riunirsi minimo 1 volta al mese, insieme al Laboratorio di partecipazione.
  2. Gli atti della Commissione sono validi con la presenza della metà più uno dei membri.
  3. In caso di mancato raggiungimento del numero legale da parte del Laboratorio di partecipazione , vengono considerate le presenze dei membri della Commissione come numero legale.
  4. La carica di ogni membro della Commissione decade dopo la terza assenza.

Art. 10 - Le attività di StartUP

  1. Il Comune, assicura che tutte le operazioni di StartUP relative alla registrazione di un nuovo prodotto nel Registro DE.CO., senza nessun costo per le aziende aderenti al marchio DE.CO..
  2. La Commissione deve presentare almeno 3 (tre) preventivi di spesa di consulenza tecnica, scelta tra la short-list di tecnici di cui all’Art.6 del presente Regolamento.

Art. 11 - Le attività di controllo ordinarie e sanzioni

  1. La qualità dei prodotti e servizi agricoli e alimentari contrassegnati dal Marchio DE.CO. è garantita attraverso un programma di controllo ordinario della qualità;
  2. Il programma di controllo ordinario per i prodotti regolati da sistemi di qualità riconosciuti dall’Unione Europea (DOP/IGP/Prodotti di Qualità Puglia) è eseguito dall’organismo di controllo designato ed approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
  3. Il programma di controllo per i prodotti e servizi che partecipano ai sistemi di qualità alimentare ai sensi del Regolamento (CE) n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005 è eseguito da organismi di controllo indipendenti, abilitati a eseguire i controlli secondo le vigenti norme europee, iscritti nella short-list degli O.d.C. di cui l’Art. 6 del presente Regolamento.
  4. I controlli ordinari vengono effettuati sulla base dei piani dei controlli predisposti dagli OdC e/o tecnici incaricati in conformità alle schede tecniche (disciplinari di produzione) approvati.
  5. Le attività di controllo ordinarie sono effettuate mediante verifiche ispettive (di adesione e sorveglianza) con frequenza annuale, salvo esigenze di controlli supplementari, stabilite dalla Commissione.
  6. Qualora gli organi di controllo, sia nell’esercizio delle proprie funzioni, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti, registrano le stesse per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei, dandone quindi pronta comunicazione all’Amministrazione comunale ed alla Commissione;
  7. Il costo dei controlli ordinari della Commissione sono a carico del soggetto controllato, entro un limite di spesa stabilito dalla Commissione stessa;

Art. 12 - Attività di controllo straordinarie e sanzioni

  1. Saranno effettuati controlli straordinari dall’Amministrazione comunale in osservanza del presente regolamento e delle norme contenute negli eventuali disciplinari, compreso il controllo a campione sull’origine del prodotto presso l’azienda o sul mercato;
  2. Le segnalazioni di presunta irregolarità da parte di un utilizzatore del logo, possono essere rilevate anche da qualsiasi cittadino, e comunicata alla Commissione, che garantisce la privacy del Segnalatore, acquisendo tutto il materiale che dimostri l’infrazione;
  3. Il costo dei controlli straordinari della Commissione sono a carico dell’Amministrazione, ed in caso di accertata infrazione, l’Amministrazione può rivalersi sul trasgressore;

Art. 13 - Sospensione o Revoca del diritto all’utilizzazione del logo DE.CO

  1. Ogni abuso nell’utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune di Gioia del Colle a termini di legge.
  2. Costituiscono causa di revoca o sospensione della DE.CO. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell’Amministrazione:
    • il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
    • il rifiuto dell’impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della DE.CO.;
    • la perdita dei requisiti richiesti;
    • l’uso difforme o improprio del logo DE.CO., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all’art. 5 qualora, dopo la relativa contestazione, l’utilizzatore non provveda all’adeguamento nei termini fissati;
    • la conformità dei quantitativi di prodotto identificato dal Marchio DE.CO. rispetto alla capacità produttiva;
    • la provenienza delle materie prime dalle aziende inserite nell’accordo di filiera e nel sistema dei controlli;
    • la provenienza delle produzioni a Marchio DE.CO., nel caso di cooperative e OP, dai soci conferitori a Marchio DE.CO., indicati nella scheda di adesione;
    • la procedura di rintracciabilità informatizzata utilizzata dall’azienda;
    • il rispetto delle norme di difesa integrata regionali, ove previste.
  3. La Commissione formula il parere di sospensione o revoca, solo dopo aver ascoltato in contraddittorio il trasgressore e l’organo di controllo che ha rilevato le infrazioni;
  4. Avverso le decisioni assunte in seguito alle visite ispettive o contro eventuali comportamenti discriminatori, il concessionario potrà presentare reclami e ricorsi al Sindaco.
  5. La Giunta comunale, con proprio provvedimento e previo parere obbligatorio e motivato della Commissione di cui all’art. 5, sospende oppure revoca il diritto all’utilizzazione del logo DE.CO;
  6. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento DE.CO. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

Art. 14 - Sistema di tracciabilità e garanzia di qualità

  1. Al fine di una maggiore trasparenza lungo tutta la filiera del prodotto a Marchio DE.CO. il soggetto richiedente è obbligato ad adottare in azienda il sistema di rintracciabilità per garantire la tracciabilità delle informazioni relative alle produzioni.
  2. Il sistema di rintracciabilità adottato dovrà essere informatico e deve consentire di tracciare almeno le seguenti informazioni:
    • aziende agricole conferenti;
    • superficie coltivata e/o capi allevati;
    • capacità produttiva;
    • quantitativi di prodotto conferiti e/o confezionati;
    • quantitativi di prodotto identificati dal Marchio DE.CO..

Art. 15 - Le attività di coordinamento

  1. Le Attività di coordinamento sono gestite dal Comune, mediante i propri organi di governo (Giunta comunale e Sindaco), con la collaborazione di un Segretario nominato dalla Commissione.
  2. Il Segretario ha il compito di raccogliere le richieste di iscrizioni nel registro della DE.CO. ed organizzare le sedute della Commissione, e coordinare tutti i lavori della Commissione.
  3. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un componente del Commissione, oppure da un membro esterno, a titolo gratuito, senza diritto di voto.
  4. Le attività di coordinamento deve essere inclusive, aperte e trasparente con tutto il Laboratorio di Partecipazione, e nel rispetto di tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 16 - Le attività di Marketing Territoriale

  1. Il Comune, concorda la strategia di marketing territoriale con la Commissione.
  2. Il Comune assicura, mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento, individuando, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
  3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini DE.CO. forme di collaborazione con enti, e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative e collaborative previste dalla vigente legge sull’ordinamento degli enti locali. Il Comune.
  4. La Commissione ha facoltà di proporre al Comune, strategie di marketing territoriali in cui sono previste forme di collaborazione e/o consulenze con aziende del settore comunicazione, che contengano almeno 3 preventivi.
  5. Il Comune promuove il territorio con il logo DE.CO., incentivando lo sviluppo di servizi e assistenza ad attività ricettive, al turista, al fine di migliorare l’erogazione di servizi capaci di favorire la crescita dell’Internazionalizzazione e del Localismo, per avvicinare il turista ad ammirare, gustare, sentire i colori del territorio.

Art. 17 - Le tutele e le garanzie

  1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari e produttive, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 18 - Promozione di domande di registrazione ufficiale

  1. Il Comune, per propria iniziativa e su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle politiche agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.
  2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo, per conto ed a nome dei soggetti interessati, alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti ed a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge.
  3. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP, DOC, IGP, il Comune interverrà per agevolare l’iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento DE.CO. da più di 3 (tre) anni.

Art. 19 - Istituzione di una speciale Sezione della Biblio-mediateca comunale

  1. Nell’ambito della Biblio-mediateca comunale viene istituito uno spazio documentale, aperto alla ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agro-alimentare locale.

Art. 20 - Riferimento alle normative statali e regionali

  1. Le normative di cui al presente regolamento s’ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all’applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 21 - Istituzione di un Osservatorio comunale

  1. È istituito, presso la Conferenza dei Capi-gruppo del Consiglio comunale, un Osservatorio sullo stato di attuazione del presente regolamento.
  2. Questo Osservatorio redige, con scadenza semestrale, a partire dall’entrata in vigore del regolamento, una dettagliata relazione sulle iniziative di attuazione, secondo le previsioni regolamentari, da parte del Responsabile o Segretario di cui all’art. 13.

Art. 22 - Norme finali

  1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
  2. Non sono previste riserve di alcun tipo all’immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.
  3. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell’ambito dell’art. 1, ancorché non espressamente previste.

Allegato A - Tipologie di prodotti agro-alimentari

  • Fave (fresche, essiccate)
  • Cicerchie e ceci neri
  • Vincotto di fichi
  • Erbe spontanee eduli
  • Ortaggi (rape, cavolo riccio, lattuga, cicoria di San Filippo)
  • Paste fatte in casa (timballo di verdure campestre, cavatelli, cime di rapa e crostini di pane)
  • Pasta di mandorle
  • Preparazioni di carne e tecniche di cottura (fornello) (zampino, marro, fegatini)
  • Dolci tradizionali (dolci di ricotta)
  • Miele
  • Formaggi e derivati del latte (mozzarella, burrata, stracciatella, formaggio delle sementi, vacchino, scamorze a forma di animale, ricotta asciuacuant, scamorza stagionata, provolone e caciocavallo)
  • Antiche maestranze artigiane locali (Liutai per botti del vino)
  • Eventi folkloristici

Allegato B - Scheda identificativa per l’inserimento dei prodotti Tradizionali nell’atlante dei Prodotti Tipici

Denominazione del prodotto
 
Categoria del prodotto
 
Altre denominazioni
 
Processo produttivo
 
Periodo di produzione
 
Tipologia di commercializzazione
 
Aziende di produzione
 
Quantità prodotta
 
Storia e tradizione
 

Aspetti nutrizionali (valori per 100 grammi)

Parte Edibile Acqua Proteine Grassi Carboidrati Fibra Totale Valore Energetico